1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare, presso il Ministero della salute, l'autorità preposta all'elaborazione di linee guida nelle materie di cui alla presente legge al fine di impartire indirizzi agli organismi che sono chiamati a svolgere verifiche ed ispezioni;
b) prevedere la costituzione di un gruppo tecnico-scientifico interdisciplinare, da rendere operante presso l'autorità di cui alla lettera a), e sottoposto all'autorità
c) definire la disciplina da osservare per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle verifiche, delle ispezioni programmate e degli interventi di sanificazione e messa in sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2;
d) definire un sistema di informazione relativo alle prescrizioni impartite in seguito alle verifiche e alle ispezioni di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di procedere senza indugio, in caso di necessità e di urgenza o di fronte all'accertata inadempienza da parte dei destinatari delle stesse, all'esecuzione degli interventi necessari a porre in sicurezza le infrastrutture a rischio;
e) istituire un apposito organismo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per garantire lo scambio delle informazioni e concordare le linee di intervento negli ambiti di cui alla presente legge;
f) disciplinare la formazione delle risorse umane da destinare allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2;
g) disciplinare la tenuta dell'elenco delle strutture di servizio ammesse, su chiamata, a svolgere compiti di verifica e di ispezione ai sensi dell'articolo 6;
h) prevedere la raccolta, presso le sedi dell'ISPESL e dell'ISS, delle prescrizioni emesse a carico delle aree e dei soggetti sottoposti a verifica o ad ispezione.